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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 30 comma 1 lettera b)
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Lettera b)

La lettera b) interviene sull’articolo 49, relativo alla «Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni», nel quale oltre ad un cambio meramente terminologico, consistente nella sostituzione dell’espressione «tribunale per i minorenni» con quella «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», si è specificato che questo costituisce, come si è accennato, un ufficio unitario che al suo interno si articola in una sezione distrettuale e in più sezioni circondariali, in maniera non dissimile da quanto accadeva nei tribunali ordinari con le sezioni distaccate, poi soppresse con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n.

La sezione distrettuale – come attualmente il tribunale per i minorenni - ha sede nel capoluogo del distretto e ha competenza sull’intero territorio di questo, mentre le sezioni circondariali sono costituite in ogni città sede di tribunale ordinario compreso nel distretto e hanno competenza sul corrispondente circondario. Presso la città sede del distretto, quindi, opereranno contestualmente – così come, mutatis mutandis, avviene oggi – la sezione distrettuale e la sezione circondariale. Aderendo all’invito in questo senso formulato dalla Commissione giustizia del Senato e della Camera nell’ambito dei pareri resi ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge n. 206 del 2021, nell’espressione «una o più sezioni distaccate circondariali» contenuta nel primo comma è stata espunta la parola «distaccate», potenzialmente foriera di dubbi interpretativi.