Comma 1 – (Modifiche al Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404)
La norma apporta una modifica all’art. 6-bis R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404 per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari e contiene a tal fine un’integrazione, in ossequio all’indicazione contenuta nel comma 23, lett. gg) n. 1, l. n. 206/2021, precisandosi tra le cause di incompatibilità alla funzione di giudice onorario minorile anche l’assunzione di cariche rappresentative in strutture “o comunità pubbliche o private” ove vengono inseriti i minori da parte dell’autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.
La disposizione mira quindi a evitare il pericoloso conflitto di interesse tra strutture di accoglienza e giudice anche onorario minorile che ha disposto l’inserimento del minore in comunità.