Menu
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 14
Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L’articolo 14 contiene le modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”. Nell’esercizio del criterio di delega relativo al riordino delle disposizioni in materia di processo civile telematico, per lo più contenute all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, si è proceduto, come innanzi evidenziato, a creare il nuovo Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel quale sono confluite numerose disposizioni attualmente contenute all’articolo 16-bis. I commi 9-quater, 9-quinques, 9-sexies e 9-septies dell’articolo 16-bis istituiscono l’obbligo di depositare rapporti riepilogativi nell’ambito delle procedure concorsuali e dei procedimenti di esecuzione forzata, dettando la relativa disciplina. Nel rispetto del criterio di delega previsto dal comma 22, lettera a), del comma 1 della legge n. 206 del 2021 (“curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega”), tali disposizioni sono state inserite, oltre che nell’articolo 591-bis del codice di procedura civile e nell’articolo 169-quinquies delle disposizioni di attuazione, anche nella legge fallimentare, alla quale si riferiscono.

È stata pertanto inserita, al quinto comma dell’articolo 33 della legge fallimentare, in tema di rapporto riepilogativo del curatore, la disposizione (attualmente dettata dal comma 9-septies dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012) secondo la quale il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore; all’articolo 119, primo comma, la regola che prevede unitamente all'istanza di chiusura del fallimento il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma e all’articolo 182, sesto comma, la norma secondo cui conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma (tali norme sono attualmente contenute al comma 9-quater dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012). Infine, all’articolo 186-bis è stato aggiunto, in fine, un ottavo comma, al fine di trasferire nella pertinente disposizione della legge fallimentare l’obbligo attualmente dettato dal comma 9-quinquies dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, ai sensi del quale “ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma”.