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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 9 comma 1 lettera l) 9
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132

L’articolo 11-novies d.l. n. 132 del 2014 disciplina i casi di revoca dell’ammissione e i rimedi contro tale decisione. Si tratta di una norma di chiusura necessaria, che stabilisce in che modo si procede alla revoca nei casi in cui sia accertato che una parte ha fruito del beneficio pur non avendone diritto.

Il comma 1 prevede quindi che ove sia accertata dalle autorità competenti l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, ne sia data notizia al Consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.

Il comma 2, nella medesima prospettiva, prevede che siano comunicate al medesimo organo anche le modifiche sopravvenute delle condizioni reddituali che escludono il diritto di essere ammessi al beneficio.

Il comma 3 prevede che il Consiglio dell’ordine, ricevuta una di queste comunicazioni ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, procede alla revoca del provvedimento di ammissione, da comunicare all’interessato e all’avvocato.

Il comma 4 individua il rimedio giurisdizionale attivabile per contestare la revoca, con richiamo della procedura attualmente prevista dal TUSG.