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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 9 comma 1 lettera l) 5
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132

L’articolo 11-quinquies d.l. n. 132 del 2014 individua nel Consiglio dell’ordine che ha sede del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia, il Consiglio competente a ricevere l’istanza di ammissione. Si è mantenuto il meccanismo, già previsto dal TUSG, dell’ammissione anticipata e provvisoria da parte di tale organo, in considerazione del fatto che l’ammissione definitiva, come previsto dall’articolo 11-bis, è condizionata alla dimostrazione del raggiungimento dell’accordo di conciliazione. Ove invece la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità ma senza raggiungere un accordo, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.