L’articolo 11-quater d.l. n. 132 del 2014 stabilisce il contenuto necessario dell’istanza di ammissione e, al comma 1, prevede espressamente la possibilità, per chi si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di farne richiesta al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.
Il comma 2 riprende, in quanto compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sottoscrizione dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con la procedura di negoziazione assistita.
Benché la procedura di negoziazione assistita non sia equiparabile al processo che si svolge davanti al giudice, in quanto non comporta una valutazione di fondatezza o infondatezza delle contrapposte pretese e non si conclude con un provvedimento assimilabile a una pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di mantenere questo requisito negli esatti termini previsti dal TUSG, in quanto indispensabile per consentire all’organo competente a ricevere l’istanza a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto dalla parte non abbiente. Anche sotto questo profilo, ferme restando le differenze intrinseche tra negoziazione assistita e processo, non vi è ragione di adottare una disciplina differenziata.
Tale valutazione, indipendente dal procedimento di negoziazione, ha la diversa finalità di prevenire che il beneficio sia strumentale al perseguimento di pretese manifestamente infondate e di consentire la verifica dell’ulteriore condizione di accesso alla misura che, nel caso della negoziazione assistita, consiste nella necessaria riconducibilità della pretesa alle controversie per le quali tale procedura di risoluzione alternativa è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il comma 3 disciplina le modalità di attestazione, per lo straniero o l’apolide, della condizione reddituale. Si è tenuto conto delle modifiche, già intervenute, sull’articolo 79 del TUSG, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui, per causa non imputabile, risulti impossibile presentare la certificazione dell’autorità consolare competente, di produrre (con conseguente inammissibilità della richiesta) una dichiarazione sostitutiva secondo le norme vigenti.