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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 9 comma 1 lettera g) 2
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132

L’articolo 4-bis del d.l. n. 132 del 2014 è stato introdotto al fine di disciplinare l’acquisizione delle dichiarazioni di terzi su invito di ciascun avvocato e in necessaria presenza degli avvocati che assistono le altre parti.

Il comma 1 prevede che l’invito deve contenere l’indicazione specifica dei fatti sui quali il terzo è chiamato a rendere le dichiarazioni, che devono essere specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia. Si è ritenuto di specificare che le dichiarazioni devono essere assunte presso lo studio professionale dell’avvocato che rivolge l’invito o presso il Consiglio dell’ordine.

Il comma 2 prevede che l’informatore deve essere previamente identificato ed è invitato a dichiarare eventuali rapporti di parentela o di natura personale o professionale con le parti o un interesse nella causa. L’informatore deve inoltre essere preliminarmente avvisato della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione, della facoltà di non rendere dichiarazioni, della facoltà di astenersi ai sensi dell’articolo 249 del codice di procedura civile, delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni, del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date e delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.

Il comma 3 precisa che non può rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e chi si trova nella condizione prevista dall’articolo 246 del codice di procedura civile.

Il comma 4 prevede che il verbale debba contenere, le domande rivolte all’informazione e le dichiarazioni da quest’ultimo rese, le sue generalità e quelle degli avvocati, unitamente all’attestazione che gli sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.

Il comma 5 prevede che il verbale così redatto, sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati è consegnato in originale all’informatore e a ciascuna delle parti. La consegna di un originale all’informatore è misura necessaria a sua tutela per le eventuali responsabilità che possono essergli contestate.

Il comma 6 stabilisce che il documento redatto ai sensi del comma 5 fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza, può essere prodotto in giudizio e valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice può sempre disporre che l’informatore sia escusso come testimone.

Il comma 7 prevede che, quando la negoziazione si conclude senza l’accordo, la mancata adesione dell’invito da parte dell’informatore o il rifiuto di rendere le dichiarazioni consente alla parte che ne ha interesse di chiederne l’audizione davanti al giudice, nell’ambito di un procedimento in cui si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697 698 e 699 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di istruzione preventiva.