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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 9 comma 1 lettera c)
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132

Lettera c)

Il primo comma è stato modificato in accordo con l’eliminazione della possibilità che le parti possano essere assistite da “uno o più” avvocati.

La legge n. 206 del 2021 prevede che anche le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto prevede, l’articolo 412-ter possano essere oggetto di negoziazione assistita. L’articolo 2, comma 2, lettera b), d.l. n. 132 del 2014 è stato quindi modificato in attuazione di tale principio, al fine di eliminare la previsione che, nel testo previgente, escludeva espressamente la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita nelle controversie in materia di lavoro.

Si è introdotto un comma 2-bis al fine di prevedere la possibilità, con il consenso delle parti espresso nella convenzione di negoziazione assistita, di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia nonché dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste (disciplinate, rispettivamente, negli articoli 4-bis e 4-ter). Il medesimo comma prevede, poi, che la negoziazione assistita possa avvenire con modalità telematiche, con il consenso delle parti, con riferimento sia alla formazione e alla trasmissione degli atti, sia all’effettuazione degli incontri con collegamento da remoto.

Infine, il comma 7-bis è stato inserito al fine di prevedere che, come richiesto dal criterio di cui alla lettera r), al fine di favorire e semplificare la procedura, le parti possano ricorrere, per la stipula della convenzione, ad apposito modello elaborato dal Consiglio nazionale forense.