Lettera bb)
La legge delega, oltre alla semplificazione di tutte le procedure per il riconoscimento di tali crediti, prevede l’incremento del vigente ammontare dell’esenzione dall’imposta di registro sugli accordi di conciliazione; il riconoscimento per le parti della procedura di mediazione, di un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato, un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito di accordo raggiunto in sede di mediazione. È inoltre previsto un credito di imposta per gli organismi di mediazione, commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
All’articolo 20 del del d.lgs. n. 28 del 2010 sono quindi state apportate puntuali modifiche per recepire gli specifici criteri dettati in tale ambito dalla legge delega.
La rubrica è stata modificata per renderla coerente con il nuovo contenuto dell’articolo, che prevede non solo un ampliamento dei crediti di imposta riconosciuti alle parti della procedura di mediazione, ma anche un credito di imposta per la prima volta riconosciuto a favore degli organismi di mediazione.
Il comma 1 viene interamente riformulato al fine di prevedere l’aumento dell’importo massimo del credito d’imposta riconosciuto alla parte per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione (che viene portato da cinquecento a seicento euro). Tale importo, secondo quanto prevedono i commi 3 e 4 dell’articolo 17, introdotti in attuazione di appositi principi di delega, comprende le spese di avvio e le spese del primo incontro di mediazione e degli eventuali ulteriori importi a seconda che il primo incontro si concluda con un accordo o che la procedura prosegua con incontri ulteriori.
Nel medesimo comma viene introdotto un nuovo credito d’imposta in favore delle parti, riconoscibile nei soli casi in cui casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda nelle controversie di cui all’articolo 5, comma 1, e quando il giudice demanda le parti in mediazione (restando quindi esclusa l’ipotesi di mediazione su clausola contrattuale o statutaria di cui al nuovo articolo 5-sexies in quanto si tratta di un’ipotesi nella quale la condizione di procedibilità deriva dalla volontà delle parti). Tale credito di imposta è commisurato al compenso corrisposto dalla parte al proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi, per l’assistenza nella procedura di mediazione, nel limite di euro seicento.
Il comma 2, per assicurare il rispetto della copertura finanziaria, fissa il tetto massimo all’importo complessivo di cui la parte può beneficiare a titolo di credito d’imposta nei casi previsti dal comma 1. Si prevede, dunque, che per tali crediti alla parte può essere riconosciuto un credito di imposta fino ad euro seicento per procedura e un tetto massimo annuale fino a euro duemilaquattrocento per le persone fisiche, e fino a euro ventiquattromila per le persone giuridiche. Si è scelto di introdurre un tetto massimo annuale differenziato per le persone fisiche e per le persone giuridiche in considerazione del fatto che, anche a causa dello svolgimento di molte attività in forma associata, le persone giuridiche sono più frequentemente coinvolte in procedure di mediazione, con conseguente diritto a vedersi riconoscere i crediti d’imposta di nuova introduzione (è sul punto sufficiente considerare le materie per le quali è prevista, ed è stata ampliata, la condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1). La fissazione di un tetto differenziato ha lo scopo di evitare che le risorse a copertura di tali interventi siano assorbite in maniera sproporzionata dai crediti di imposta delle persone giuridiche, fattore che potrebbe ostacolare le finalità del principio di delega, ossia diffondere la cultura della mediazione anche nelle controversie che vedono come parti le persone fisiche.
L’ultimo periodo del comma ribadisce la regola, contenuta nella precedente formulazione del comma 1, secondo cui, in caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà. Sotto questo profilo non vengono apportate innovazioni al regime vigente.
Il comma 3 è stato introdotto al fine di attuare il principio di delega avente ad oggetto il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta a beneficio della parte, commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione. In tal caso il limite massimo esigibile è stato fissato in euro cinquecentodiciotto (importo corrispondente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per i processi civili di valore indeterminabile). La collocazione di tale beneficio fiscale in questo comma trova la sua ragione nel fatto che si tratta di importo non assoggettato al limite massimo previsto dal comma 2.
Il comma 4 è stato introdotto al fine di attuare il principio di delega avente ad oggetto il riconoscimento di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione. Il beneficio è riconosciuto quando partecipa alla procedura di mediazione una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, per effetto dell’ammissione, non è tenuta a versare alcuna indennità all’organismo di mediazione, al quale spetta, invece, in misura corrispondente, un credito di imposta per il quale è previsto un limite annuale di euro ventiquattromila.
Il comma 5 prevede che venga adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge n. 206 del 2021, un decreto ministeriale finalizzato a disciplinare le procedure che dovranno essere seguite per il riconoscimento dei crediti d’imposta sopra descritti, anche per quanto concerne l’individuazione della documentazione da esibire a corredo della richiesta e dei controlli sull’autenticità della stessa, e per definire le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati. Infine, i commi 6 e 7 contengono le disposizioni di copertura finanziaria per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20.