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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera z)
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Lettera z)

L’articolo 16-bis del d.lgs. n. 28 del 2010, in attuazione delle lettere l) e n), del comma 4 dell’unico articolo della legge delega è stato introdotto al fine di individuare i requisiti necessari per l’iscrizione degli enti di formazione nell’elenco istituito e tenuto presso il Ministero della giustizia.

Si è scelto di adottare, quanto ai requisiti di serietà ed efficienza, gli stessi criteri previsti per gli organismi di mediazione, non essendovi ragione di prevedere una disciplina differenziata.

Il comma 1 fissa il principio secondo cui l’iscrizione all’elenco degli enti di formazione è condizionato alla dimostrazione dei requisiti di serietà ed efficienza, come definiti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 2 contiene, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera n), la previsione di uno specifico e ulteriore requisito richiesto come condizione per l’iscrizione, o per il suo mantenimento, costituito dall’obbligo, per l’ente di formazione, di nominare un responsabile scientifico di chiara fama e esperienza nel settore, cui sono attribuiti specifici compiti, e che deve assicurare la qualità della formazione erogata dall’ente, la sua completezza, oltre che l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto, che non può essere disgiunto dalla stessa competenza dei formatori. Proprio nell’ottica di responsabilizzare gli enti di formazione a reperire, attraverso il responsabile, i formatori dotati della migliore esperienza è stata espressamente prevista la possibilità di valorizzare anche le competenze maturate all’estero. Inoltre, il responsabile della formazione ha lo specifico onere di comunicare costantemente al Ministero della giustizia, i programmi formativi via via predisposti, completi dei nominativi dei formatori scelti per il loro svolgimento.

Il comma 3 prevede inoltre che con decreto ministeriale siano individuati i più specifici requisiti di qualificazione richiesti ai mediatori e ai formatori per iscriversi negli elenchi tenuti presso il Ministero della giustizia o per mantenere tale iscrizione dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo

28 del 2020 e al D.M. n. 180 del 2010. La completa attuazione delle modifiche apportate all’articolo 16 e con l’introduzione del nuovo articolo 16-bis sarà completata, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge delega, apportando le pertinenti modifiche al DM n.180 del 2010 al fine di prevedere, tra l’altro, che per l’iscrizione nel registro, occorre partecipare ad un corso di formazione iniziale per mediatori e ad un numero minimo di procedure di mediazione presso un organismo di mediazione, che coloro che non hanno conseguito una laurea in discipline giuridiche attestano adeguata preparazione attraverso la partecipazione a specifici corsi formativi nelle discipline giuridiche, che dopo l’iscrizione nel registro, i mediatori sono tenuti all’aggiornamento permanente mediante la partecipazione a corsi di formazione; che per mantenere l’iscrizione nel registro, gli avvocati iscritti all’albo sono tenuti ad adempiere a specifici obblighi minimi di formazione, che dopo l’iscrizione nell’elenco, i formatori sono tenuti all’aggiornamento permanente mediante la partecipazione a corsi di formazione, che le attività di formazione possono svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo da remoto, che il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali: approvare i programmi erogati dall’ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l’equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all’estero, certificare per singole attività formative l’idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell’onorario e delle spese spettanti all’avvocato ai sensi dell’articolo 15-octies, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione. Tali interventi, coerenti con i principi di delega, considerati anche gli ambiti regolati dal DM n.180 del 2010, trovano adeguata collocazione nella normativa secondaria.