Lettera v)
L’articolo 16 del d.lgs. n. 28 del 2010 è stato modificato con l’aggiunta del comma 1-bis, che opera una revisione e inserisce nella norma primaria i requisiti necessari perché gli organismi di mediazione siano abilitati a gestire i relativi procedimenti ed essere quindi iscritti nel registro previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
In particolare sono stati individuati in modo specifico i requisiti comprovanti la serietà, costituiti dalla onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi, dalla previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento, da parte dell’organismo, in via esclusiva, di attività consistente nell’erogazione di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti, oltre a una dichiarazione di impegno a non prestare servizi di mediazione conciliazione e risoluzione di controversie in tutti i casi nei quali l’organismo stesso ha un interesse nella lite.
Il comma 1-ter contiene l’individuazione dei requisiti comprovanti l’efficienza, consistenti nella adeguatezza e trasparenza dell’organizzazione, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi e contabili, nella capacità finanziaria, nella qualità dei servizi erogati, della qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e degli stessi mediatori.
Il comma 3 è stato modificato al fine di prevedere che nel regolamento che l’organismo di mediazione allega alla domanda di iscrizione nel registro, siano espressamente indicate non solo le tabelle delle indennità spettanti agli organismi, ma anche i relativi criteri di calcolo.
Il comma 4-bis è stato modificato esclusivamente al fine di aggiornare il riferimento normativo al codice deontologico forense. È stato sostituito il riferimento all’articolo 55-bis con il riferimento corretto all’articolo 62 di tale codice.
Il comma 5 è stato modificato esclusivamente al fine di coordinare il testo vigente con l’introduzione del nuovo articolo 16-bis, dedicato alla disciplina degli enti di formazione, il cui elenco, effettivamente istituito con il D.M. n. 180 del 2010 adottato in attuazione del comma 5, dovrà essere tenuto in conformità dei nuovi specifici criteri per l’iscrizione degli enti di formazione.