L’articolo 15-novies del d.lgs. n. 28 del 2010 disciplina i casi di revoca del provvedimento di ammissione e i rimedi contro tale decisione. Si tratta di norma di chiusura necessaria, che stabilisce in che modo si procede a revoca nei casi in cui sia accertato che una parte ha fruito del beneficio pur non avendone diritto.
Il comma 1 prevede quindi che ove sia accertata dalle autorità competenti l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, ne sia data notizia al Consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento di ammissione.
Il comma 2, nella medesima prospettiva, prevede che siano comunicate al medesimo organo anche le modifiche sopravvenute delle condizioni reddituali che escludono il diritto di essere ammessi al beneficio ponendosi a carico della parte non abbiente l’onere di comunicare al proprio avvocato eventuali modifiche reddituali sopravvenute idonee a incidere sulle condizioni di ammissione. Si tratta di una necessaria norma di chiusura del sistema, considerando la brevità del termine di durata della procedura di mediazione e la prevedibile rarità dei casi in cui in concreto, in tale breve spazio di tempo, sopravvengano mutamenti del reddito, rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente, tali da mettere in discussione il mantenimento del diritto al beneficio.
Il comma 3 prevede che il Consiglio dell’ordine, ricevuta una di queste comunicazioni ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, procede alla revoca del provvedimento di ammissione, da comunicare all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.
Il comma 4 individua il rimedio giurisdizionale attivabile per contestare la revoca, con richiamo della procedura attualmente prevista dal TUSG.