L’articolo 15-octies del d.lgs. n. 28 del 2010 disciplina la determinazione del compenso autoliquidato dal difensore, da sottoporre al vaglio di congruità di cui all’articolo 15-septies, rimandando a un decreto ministeriale per l’individuazione degli importi spettanti all’avvocato a titolo di onorario e di spese nonché delle modalità con cui l’avvocato deve compilare la dichiarazione di autoliquidazione. Si mira a introdurre così un sistema chiaro e procedimentalizzato, che ponga il Consiglio dell’ordine in condizione di operare senza complicazioni, avendo a disposizione anche il documento contenente l’accordo di conciliazione, tutti i controlli di conformità prodromici alla adozione del provvedimento di conferma dell’ammissione anticipata e alla verifica di congruità del compenso prevista dal comma 4 dell’articolo 15-septies.
La norma prevede altresì, in un’ottica di semplificazione, accelerazione ed effettività del riconoscimento del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte in una procedura di mediazione, che il professionista possa accedere a forme di riconoscimento diverse dalla materiale erogazione delle somme, quali il riconoscimento di un credito di imposta e la possibilità di compensare tale credito con altri crediti che il professionista vanta nei confronti dell’Erario, sulla scorta di quanto attualmente prevede l’articolo 1, commi 778 e 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.