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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera t) 7
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

L’articolo 15-septies del d.lgs. n. 28 del 2010 disciplina gli effetti dell’ammissione anticipata al beneficio e la procedura di conferma dell’ammissione anticipata.

Il comma 1 contiene la clausola generale di validità dell’ammissione anticipata per l’intera procedura di mediazione.

Il comma 2 stabilisce che la parte ammessa al patrocinio non è tenuta a versare all’organismo di mediazione le indennità previste dall’articolo 17, commi 3 e 4. Per completezza si evidenzia che per tali indennità non esigibili dalla parte non abbiente, l’articolo 20 attribuisce, in conformità ad apposito principio di delega, un corrispondente credito di imposta all’organismo di mediazione.

I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni per la conferma dell’ammissione anticipata, che deve essere attivata dall’avvocato che assiste la parte non abbiente che è tenuto a tal fine a documentare il raggiungimento dell’accordo, atto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, deve contenere l’indicazione del suo valore, indispensabile per la determinazione del corretto parametro di liquidazione del compenso. In tal modo, la procedura di liquidazione viene snellita e limita eventuali controversie avanti al Consiglio dell’ordine sulla corretta individuazione del parametro da applicare. Il Consiglio dell’ordine è tenuto a svolgere, in base a tale comma, oltre alla verifica formale di completezza della documentazione a corredo dell’istanza, anche una valutazione di congruità del compenso, determinato in conformità all’articolo 15-octies, e a confermare in caso di esito positivo l’ammissione tramite apposizione del visto di congruità sulla parcella, trasmettendone copia all’ufficio finanziario competente per le verifiche di competenza.

Il comma 5 riproduce il divieto, per l’avvocato della parte ammessa al beneficio, di percepire dal cliente compensi o rimborsi e sanziona con la nullità eventuali patti contrari e viene richiamato l’articolo 85, comma 3, TUSG che stabilisce che la violazione di tale divieto costituisce “grave illecito disciplinare professionale”.