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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera t) 5
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

L’articolo 15-quinquies del d.lgs. n. 28 del 2010 individua il Consiglio dell’ordine degli avvocati competente nel Consiglio che ha sede nel luogo dove si trova l’organismo di mediazione competente ad esperire la procedura.

Si è mantenuto il meccanismo, già previsto dal TUSG, dell’ammissione anticipata e provvisoria da parte di tale organo, in considerazione del fatto che l’ammissione definitiva, come chiaramente indicato all’articolo 15-bis, è condizionata alla dimostrazione del raggiungimento dell’accordo di conciliazione.

In caso contrario, infatti, la parte ammessa in via provvisoria, avendo soddisfatto la condizione di procedibilità, è legittimata a presentare domanda giudiziale e, in tal caso, la liquidazione del compenso al difensore della parte non abbiente avviene secondo le regole del TUSG.