Lettera q)
L’articolo 13 del d.lgs. n. 28 del 2010 viene modificato per attuare il principio di delega di cui alla lettera e) del comma 4 dell’unico articolo della legge delega.
La rubrica viene modificata allo scopo di chiarire che tale disposizione regola il regime delle spese processuali nel caso di rifiuto della proposta di conciliazione, mentre il nuovo articolo 12-bis disciplina la diversa materia delle conseguenze processuali della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Il comma 1, nel penultimo periodo, contiene un intervento di coordinamento dovuto alla modifica apportata all’articolo 96 del codice di procedura civile, con l’aggiunta di un quarto comma, il cui contenuto non sarebbe coerente con il richiamo operato dal vigente comma, che ha lo scopo di precisare che l’eventuale condanna della parte al pagamento della somma prevista dal primo periodo del comma 1, non esclude la possibilità che la stessa parte sia condannata, ricorrendone i presupposti, per lite temeraria.
Dunque, per effetto delle descritte modifiche, l’articolo 12-bis contiene la disciplina delle conseguenze scaturiscono dalla mancata e ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione, mentre l’articolo 13 contiene la disciplina delle conseguenze che possono derivare alla parte che, pur avendo partecipato alla procedura di mediazione, ha rifiutato la proposta conciliativa il cui contenuto ha poi trovato riscontro nel provvedimento giurisdizionale.