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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera n)
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Lettera n)

La lettera g) del comma 4 dell’unico articolo della legge delega contiene un criterio di delega volto ad incentivare la conclusione di accordi da parte delle amministrazioni pubbliche, disponendo che per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Oltre alle modifiche all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è stato inserito l’articolo 11-bis nel d.lgs.

28 del 2010, al fine di effettuare un espresso richiamo alla nuova disposizione della legge n. 20 del 1994 applicabile nei casi di accordo conciliativo sottoscritto, in sede di mediazione, dalle amministrazioni pubbliche.