Con riferimento all’articolo 5-quinquies d.lgs. n. 28 del 2010, il criterio di delega di cui alla lettera o) prevede la valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice. In attuazione di tale criterio, si è ritenuto necessario, in primo luogo, intervenire in ottica di riordino e razionalizzazione della disciplina processuale della mediazione demandata; in secondo luogo, sono state introdotte precise disposizioni in materia di formazione del magistrato, tracciabilità e valutazione delle ordinanze di mediazione demandata e delle controversie definite ad esito del successivo procedimento di mediazione; in terzo luogo, è stata introdotta la possibilità per il capo dell’ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con soggetti esterni agli uffici giudiziari al fine di incentivare l’uso della mediazione. L’articolo 5-quinquies si compone dei seguenti quattro commi.
Il comma 1 disciplina i doveri del magistrato nella cura della propria formazione e aggiornamento in materia di mediazione, con la frequentazione di corsi, anche decentrati, organizzati dalla Scuola superiore di magistratura. Nel rispetto dell’autonomia istituzionale e organizzativa della Scuola superiore di magistratura viene rimessa a tale ente l’individuazione di una adeguata offerta formativa periodica, così come viene lasciata all’autonomia e responsabilità del singolo magistrato la scelta di partecipare a tali corsi.
Il comma 2 disciplina gli incentivi al magistrato che sceglie di curare una specifica formazione in materia di mediazione e che in concreto utilizza lo strumento della mediazione demandata per la migliore definizione del contenzioso pendente. Si prevede espressamente, con richiamo ai criteri previsti dall’articolo 11 del d.lgs. n. 160 del 2006, che tali attività siano indicative dell’impegno, capacità e laboriosità del magistrato, rilevanti sul piano delle valutazioni previste dal citato decreto legislativo.
Il comma 3 prevede che le ordinanze di mediazione demandata siano oggetto di specifica rilevazione statistica, necessaria al fine della concreta applicazione dei criteri di valutazione di professionalità del magistrato prevista dal comma 2, in modo tale da consentire di associare l’adozione dell’ordinanza di mediazione demandata con l’abbandono della stessa lite, quale elemento indicatore dell’intervenuta soluzione della controversia mediante composizione stragiudiziale in sede di mediazione.
Il comma 4, nell’ottica di valorizzare tutti i rapporti di collaborazione istituzionale necessari per dare impulso alla cultura della mediazione, prevede che il capo dell’ufficio giudiziario, nell’ambito dei propri compiti, possa promuovere progetti di collaborazione in questa materia con altri soggetti, senza aggiuntivi oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione è formulata in modo ampio, al fine di rispettare la discrezionalità organizzativa dei capi degli uffici, cui è rimessa la scelta in concreto di modi e tempi per il suo esercizio.