L’articolo 5-quater d.lgs. n. 28 del 2010 colloca in apposito articolo la disciplina della mediazione demandata dal giudice, precedentemente disciplinata dal comma 2 dell’articolo 5 che, a seguito degli interventi di razionalizzazione previsti, si prevede sia dedicato alla disciplina dei casi di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie elencate nel relativo comma 1 e ai rapporti con il processo.
Il comma 1 chiarisce, rispetto all’originaria formulazione, che il giudice, quando demanda le parti in mediazione, deve provvedere con ordinanza motivata, nella quale potrà dare atto delle circostanze considerate per l’adozione del provvedimento e fissare la successiva udienza. Oltre al riferimento alla natura della causa, allo stato dell’istruzione e al comportamento delle parti, si è ritenuto di inserire una clausola di chiusura (“ogni altra circostanza”) idonea a consentire al giudice di dare adeguata e piena motivazione della decisione di demandare le parti in mediazione. Si è altresì ritenuto, anche in coordinamento con le modifiche apportate alla fase conclusiva del processo ordinario, di prevedere che il giudice possa demandare le parti in mediazione fino alla precisazione delle conclusioni.
Il comma 2 precisa che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con applicazione, anche in questo caso, della disciplina dettata all’articolo 5, commi 4 (che prevede che la condizione di procedibilità si considera avverata quando le parti non raggiungono l’accordo al primo incontro), 5 (che fa salva la concessione delle misure cautelari ed urgenti, nonché la trascrizione della domanda giudiziale, in pendenza della condizione di procedibilità) e 6 (che disciplina il diverso operare della condizione di procedibilità consistente nell’esperimento del tentativo di mediazione nei particolari procedimenti ivi elencati).
Il comma 3 prevede espressamente che il mancato esperimento della procedura di mediazione, accertato dal giudice all’udienza fissata nell’ordinanza di mediazione demandata, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.