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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera e) 2
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Con riferimento all’articolo 5-ter, in attuazione del criterio di delega contenuto nella lettera h), sono state introdotte modifiche alla disciplina applicabile all’amministratore di condominio, al fine di rendere più efficiente la relativa partecipazione al procedimento di mediazione.

L’articolo 5-ter, rubricato “Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio”, è stato introdotto al fine di prevedere che l’amministratore possa attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi, sottoponendo all’approvazione dell’assemblea, a seconda dei casi, il verbale contenente il testo dell’accordo di conciliazione individuato dalle parti, o la proposta conciliativa del mediatore. L’assemblea dovrà quindi manifestare la propria volontà di aderirvi, (con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile) entro il termine fissato nella proposta di accordo, decorso inutilmente il quale la conciliazione s’intende come non conclusa.