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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera e) 1
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Lettera e)

In attuazione dei criteri di delega e dell’esigenza di un intervento sistematico, sono stati introdotti gli articoli da 5-bis a 5-sexies, illustrati di seguito.

Nei casi di mediazione obbligatoria, quando il procedimento è iniziato nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto alle quali non vige la regola della improcedibilità che opera, invece, solo nell’eventuale fase di opposizione, come richiesto dal legislatore delegante con il criterio di cui alla lettera d) del comma 4, è stata individuata la parte che è tenuta a soddisfare la condizione di procedibilità, una volta sollevata la relativa eccezione. L’articolo 5-bis d.lgs. n. 28 del 2010 è stato aggiunto per attuare tale principio di delega.

Si stabilisce che quando una delle azioni previste dall’articolo 5, comma 1, è proposta con ricorso monitorio, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. La conseguenza processuale a carico della parte che non adempie a tale onere consiste, ove il giudice ne verifichi l’inerzia, nella declaratoria di improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria e nella conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e liquidazione delle spese.

Si è inoltre previsto, per scongiurare problemi interpretativi, che in tali ipotesi il giudice possa procedere al rilievo di improcedibilità (entro la prima udienza) solo dopo avere provveduto, se tale richiesta è stata formulata entro la prima udienza, sulle istanze di adozione dei provvedimenti provvisori di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto.