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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 6
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Il criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 23 demanda al legislatore delegato il compito di prevedere, nel caso in cui siano allegati comportamenti di violenza domestica o di genere, che siano assicurate “le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti”. D’altro lato, il monitoraggio sull’articolo 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall’articolo 14 della legge n. 69 del 2019) condotto nel 2021 dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero ha evidenziato come gli obblighi informativi che la legislazione vigente pone a carico degli attori del processo penale non abbiano raggiunto lo scopo che il legislatore si prefiggeva, per una serie di cause quali la mancata specifica predeterminazione legislativa del soggetto tenuto alla comunicazione e, soprattutto, la mancata conoscenza, da parte del soggetto (pubblico ministero o giudice penale) tenuto alla segnalazione, del presupposto indicato dalla legge, e cioè la pendenza di un procedimento di separazione o comunque di un procedimento civile relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale; il problema principale, in altri termini, è risultato essere quello della reciproca conoscenza del dato e del suo scambio. Tali problemi potranno in parte essere risolti tramite l’estensione dell’utilizzo della Consolle del pubblico ministero da parte delle Procure della Repubblica, che tramite l’accesso telematico ai registri di cancelleria civile del tribunale consente di appurare la pendenza di procedimenti che vedono coinvolti l’indagato e la persona offesa, si è ritenuto di proporre – unitamente agli altri interventi già esaminati nell’ambito delle norme di cui alla sezione I del capo III – una modifica della disposizione sopra indicata, volta a ridurre gli inconvenienti sin qui rilevati.

In particolare, l’articolo 64-bis disp. att. c.p.p. viene modificato innanzitutto nella sua rubrica, non più relativa alla sola “trasmissione” di atti al giudice civile, ma anche alle “comunicazioni”. Nel merito, si prevede che quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulti che sono pendenti procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e allo scioglimento dell’unione civile, ovvero alla responsabilità genitoriale (e di tale pendenza il pubblico ministero potrà avere notizia direttamente dalla persona offesa ovvero, quando il procedimento sia pendente presso lo stesso tribunale, mediante una verifica tramite l’utilizzo della Consolle di cui sopra) il pubblico ministero deve senza ritardo darne notizia al giudice che procede il quale sarà così messo in condizione di richiedere le informazioni e gli atti di indagini ostensibili (salvo, naturalmente, che si tratti di atti coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale); lo stesso compito grava sul pubblico ministero quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente un procedimento civile o minorile relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. Il nuovo comma 1-bis della norma prevede poi che una volta accertata la pendenza di uno dei procedimenti di cui si è detto, il pubblico ministero debba trasmettere al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede “copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all’articolo 329 del codice”. Allo stesso modo, la cancelleria del giudice penale dovrà trasmettere al giudice civile copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione.