La modifica all’articolo 282-bis c.p.p. si rende necessaria in attuazione delle indicazioni contenute nell’art. 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206 del 2021, laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”.
L’articolo 282-bis del codice di procedura penale è stato introdotto dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, e disciplina la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.
Al quarto comma, il richiamo all’ordinanza presidenziale di cui all’articolo 708 del codice di procedura civile, resa nel giudizio di separazione tra i coniugi, deve essere soppresso stante l’avvenuta abrogazione di tale norma e l’intera riscrittura della disciplina del processo di separazione giudiziale mediante le norme del nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (nel combinato tra le disposizioni generali e le disposizioni speciali). Non si ritiene peraltro necessario sostituire l’inciso soppresso, in quanto la norma prosegue con un richiamo onnicomprensivo, che di fatto costituisce una clausola generale (“provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli”) e dunque ben può applicarsi anche ai provvedimenti emanati nel nuovo rito unitario a tutela dei coniugi e della prole, non soltanto nel giudizio di separazione, ma più in generale in tutti i procedimenti relativi alla crisi familiare.