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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 5 comma 1
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

Nell’ambito delle dichiarazioni disciplinate dall’articolo 4-bis del D.L. n. 132 del 2014, il principio di delega di cui alla lettera t), n. 2, del comma 4, prevede che la falsità delle dichiarazioni rese dagli informatori possa comportare conseguenze penali. La riserva prevista dall’articolo 3 bis del codice penale, per la quale nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice stesso, impone di inquadrare la nuova fattispecie incriminatrice in tale corpo normativo.

L’articolo 371-ter c.p., commi terzo e quarto, sanziona le false dichiarazioni rese al difensore nell’ambito dell’attività svolta ai sensi dell’articolo 4-bis del D.L. n. 132 del 2014.

Il comma terzo prevede che chi rende false dichiarazioni nella procedura di acquisizione di dichiarazioni disciplinata dal menzionato articolo 4-bis del D.L. 132 del 2014 è punito con la stessa pena prevista per chi rende false dichiarazioni al difensore che svolge indagini difensive in sede penale.

Il comma quarto, in armonia con quanto prevede il secondo comma dell’articolo 371-ter del codice penale, a mente del quale il procedimento penale per false dichiarazioni è sospeso fino alla sentenza di primo grado ovvero all’adozione del provvedimento di archiviazione della sentenza di non luogo a procedere nel processo nel quale le dichiarazioni sono state assunte, prevede che anche il procedimento penale per le false dichiarazioni rese nella procedura di negoziazione è sospeso fino alla conclusione della procedura stessa. Quando la procedura si conclude senza accordo, il processo penale è sospeso fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto. Tale disciplina è finalizzata a consentire all’informatore di ritrattare prima che le sue dichiarazioni siano utilizzate, così escludendo che si perfezioni il reato. Il meccanismo di sospensione consente inoltre di attendere che la procedura di negoziazione o il processo davanti al giudice, in cui sono rese o utilizzare le dichiarazioni false si concludano prima di avviare il procedimento penale finalizzato ad accertare la falsità di tali dichiarazioni delle quali, evidentemente, deve essere stato fatto uso.

Si è ritenuto, invece, di non esercitare la delega contenuta nell’articolo 1, comma 4, lettera t, n. 2), in ordine all’applicabilità dell’articolo 642, secondo comma, del codice di procedura civile alla parte che si sottrae all’interrogatorio, non essendo risultato possibile costruire una disciplina generale che consenta alla parte di ottenere l’esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo a fronte della sottrazione della controparte all’interrogatorio e considerato il rischio di abusi legati all’introduzione di una simile possibilità. Non è stata, infine, esercitata la delega contenuta nel successivo n. 4), in ossequio all’autonomia dell’ordine professionale forense.