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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 12 - 11
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Il Capo III del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, intitolato “Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza”, contiene l’articolo 196- duodecies disp. att. c.p.c., rubricato “Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza”, attraverso il quale si completa l’attuazione della delega contenuta al comma 17, lettera l) della legge n. 206 del 2021, relativa alle udienze svolte con collegamenti audiovisivi a distanza. La norma detta infatti puntuali disposizioni in ordine alla modalità di tenuta di tali udienze al fine di assicurarne il regolare svolgimento e di risolvere possibili questioni interpretative.

Nel dettaglio, l’articolo 196-duodecies disp. att. c.p.c. dispone che l’udienza di cui all’articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza, prevedendo altresì l’applicazione delle norme contenute nell’articolo 84 delle medesime disposizioni di attuazione, in tema di svolgimento delle udienze. Prevede altresì che nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. È altresì disposto che i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza e che agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza.

Si specifica che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti (in tal modo consentendo al giudice la possibilità di collegarsi anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario) e che l’udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

Il quinto comma prevede che i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’udienza in cui si discute la causa sono individuati e regolati con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Con riferimento a tali provvedimenti, il decreto legislativo contiene una disposizione transitoria con la quale è disposto che nelle more della loro adozione i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.