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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 12 - 10
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

L’articolo 196-undecies disp. att. c.p.c., rubricato “Modalità dell’attestazione di conformità”, contiene, con modifiche di mero drafting, la disposizione attualmente dettata dall’articolo 16-undecies del decreto-legge n. 179 del 2012. La norma prevede pertanto, al primo e secondo comma, che l'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del capo II del titolo V-ter, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima e che l'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico. Il terzo comma specifica che nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. Il comma quarto precisa che i soggetti di cui agli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle predette disposizioni, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.