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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 12 - 9
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Con l’articolo 196-decies disp. att. c.p.c., di nuova introduzione, è stata esercitata la delega di cui al comma 17, lettera g) dell’articolo 1 della legge n. 206 del 2021, con particolare riferimento alla finalità di consentire le attestazioni di conformità per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità. La norma, rubricata “Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario”, prevede quindi che il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia all’atto detenuto e che la copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.