L’articolo 196-novies disp. att. c.p.c., rubricato “Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti” contiene, al primo comma, la disposizione attualmente dettata dall’articolo 16-decies del decreto-legge n. 179 del 2012 e, al secondo comma, la regola relativa al potere di attestazione contenuta al comma 2 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Analogamente a quanto previsto all’articolo 196-octies, il potere di attestazione della conformità della copia è stato esteso al liquidatore giudiziale. La disposizione prevede pertanto che “[i]l difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, ed il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali”.