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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 12 - 7
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

L’articolo 196-octies disp. att. c.p.c., rubricato “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria” riprende, con minime modifiche, la norma contenuta al comma 9-bis dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. La disposizione prevede che “[l]e copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall’allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.”. Rispetto al comma 9-bis dell’articolo 16-bis del decreto- legge n. 179 del 2012, l’articolo 196-octies include anche il liquidatore giudiziale tra i soggetti ai quali è attribuito il potere di attestazione ed estende quest’ultimo potere anche agli atti allegati alle comunicazioni telematiche, colmando alcune lacune esistenti nel comma 9-bis ed esercitando in tal modo la delega relativa all’implementazione delle norme in materia di processo civile telematico.