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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 12 - 5
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

L’articolo 196-septies disp. att. c.p.c., rubricato “Copia cartacea di atti telematici”, reca la disposizione attualmente contenuta al comma 9 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. La sua trasposizione nel titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c. costituisce pertanto attuazione del criterio di delega relativo al riordino delle disposizioni in materia di processo civile telematico, di cui al comma 17, lettera h) della legge n. 206 del 2021. La norma prevede che con decreto il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche, per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità e per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee e che con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell’articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.