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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 12 - 4
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

L’articolo 196-sexies disp. att. c.p.c., rubricato “Perfezionamento del deposito con modalità telematiche”, detta la regola generale in materia di perfezionamento del deposito (attualmente contenuta al comma 7 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012), disponendo che quest’ultimo si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. La norma precisa che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e che se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

La disposizione costituisce attuazione dei criteri di delega di cui al comma 17, lettere b) e c) della legge n. 206 del 2021. Più in particolare, l’attuazione di tali criteri avviene attraverso la modifica della regola generale, di rango primario, sul perfezionamento del deposito, attualmente riferita al solo deposito a mezzo posta elettronica certificata (cfr. articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012: “[i]l deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”) in modo da renderla applicabile anche a tecnologie diverse rispetto alla posta elettronica certificata ed il rinvio alla normativa, anche regolamentare, per le regole tecniche di dettaglio relative al perfezionamento del deposito telematico. Tale soluzione presenta il vantaggio di consentire al Ministero della giustizia di individuare la tecnologia utilizzabile nel momento in cui sia disponibile, e di aggiornare conseguentemente le norme tecniche con decreto ministeriale. È stato, in ogni caso, ritenuto opportuno mantenere in una norma di rango primario (il nuovo articolo 196-sexies disp. att. c.p.c.) la regola generale sul perfezionamento del deposito e sulla sua tempestività, sia in ragione dell’importanza del principio (si confronti, ad esempio, l’articolo 149 c.p.c., che disciplina il momento perfezionativo della notifica a mezzo posta), sia perché, ove il comma 7 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 venisse abrogato senza che la regola generale in ordine al momento perfezionativo del deposito fosse riportata in una norma di legge, si verrebbero verosimilmente a determinare incertezze interpretative.

In altri termini, il nuovo articolo 196-sexies disp. att. c.p.c. contiene una disposizione più generale rispetto a quella attualmente vigente, di cui al comma 7 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, e riprende la formulazione della legge delega, dettando una norma di principio la cui precisa declinazione tecnica viene lasciata alle disposizioni di natura regolamentare (attualmente contenute nel D.M. n. 44 del 2011). La modifica della norma primaria, attraverso il generico riferimento alla generazione della conferma del completamento della trasmissione e non più alla ricevuta di avvenuta consegna, specificamente riferita al deposito a mezzo posta elettronica certificata, costituisce attuazione del criterio di delega di cui al comma 17, lettera c) (“prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione”), in quanto, eliminando il riferimento alla posta elettronica certificata, consente di modificare la disciplina regolamentare prevedendo soluzioni diverse dalla pec. Al contempo, tale opzione non determina alcun vuoto normativo, atteso che la regola tecnica in ordine al momento perfezionativo del deposito a mezzo posta elettronica certificata continua ad essere contenuta nell’articolo 11 del D.M. n. 44 del 2011 (“1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 [atti del processo in forma di documento informatico e documento informatico] sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente (…)”.).