Menu
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 12 - 3
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

In attuazione del criterio di delega di cui alla lettera h) del comma 17, che impone l’introduzione di misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico, è stata riportata anche in una norma di rango primario, collocata all’articolo 196-quinquies disp. att. c.p.c., la disposizione contenuta all’articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, al fine di colmare la lacuna derivante dall’assenza di una legge che prevedesse il valore legale del deposito degli atti del processo da parte di magistrati e personale, al di fuori dei casi di obbligatorietà. Al di là di mere modifiche di drafting, l’unica modifica sostanziale rispetto alla norma regolamentare è costituita dall’eliminazione del riferimento all’apposizione della firma del cancelliere, in coerenza con quanto attualmente disposto dal comma 9-bis dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 e, successivamente all’entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo, dal nuovo articolo 196-octies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

L’articolo 196-quinquies, rubricato “Dell’atto del processo redatto in formato elettronico” prevede pertanto che se l’atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ed è sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico; che in caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente; che quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico; che se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico. Il quinto comma contiene una disposizione relativa al procedimento di correzione dell’errore materiale, disponendo che se il provvedimento di correzione di cui all’articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.