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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 12 - 2
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

L’articolo 196-quater disp. att. c.p.c., rubricato “Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”, dispone al primo comma: “Nei procedimenti civili davanti al tribunale, alla corte di appello, alla Corte di cassazione e al giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”. Il primo periodo costituisce attuazione del criterio direttivo dettato dall’articolo 1, comma 17, lettera a) della legge n. 206 del 2021; al fine di prevenire possibili dubbi interpretativi, si è chiarito che rientra nell’obbligo di deposito telematico anche la nota di iscrizione a ruolo. Il secondo e il terzo periodo costituiscono trasposizione di disposizioni attualmente contenute ai commi 1 e 9 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il secondo comma contiene la disposizione attualmente dettata, per il tribunale, dal comma 4 dell’articolo 16- bis del decreto-legge n. 179 del 2012 e prevede pertanto che nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche. L’eliminazione del riferimento ai soli procedimenti davanti al tribunale, contenuto nel comma 4 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n, 179 del 2012, costituisce indiretta trasposizione, con riferimento a tale aspetto e previa effettuazione delle necessarie modifiche (su cui si veda infra), della norma attualmente contenuta al comma 6 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevede l’applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, anche delle disposizioni di cui al comma 4 del decreto- legge n. 179 del 2012 a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. Pertanto, in attuazione del criterio di delega relativo al riordino e all’implementazione del processo civile telematico (comma 17, lettera h)) si è provveduto, in primo luogo, ad inserire in un solo articolo (il 196-quater delle disposizioni di attuazione) tutte le disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito telematico; in secondo luogo, ad eliminare il riferimento ai soli procedimenti di ingiunzione davanti al tribunale, in tal modo prevedendo l’obbligo di deposito dei provvedimenti del giudice anche ai procedimenti di ingiunzione innanzi al giudice di pace. Al contempo è stata fissata, attraverso l’inserimento di una norma transitoria nel decreto legislativo, la data del 30 giugno del 2023 per l’entrata in vigore delle disposizioni dettate dall’articolo 196- quater per i procedimenti davanti al giudice di pace.

Il terzo comma dell’articolo 196-quater precisa che il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, come attualmente previsto dal comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012.

Con il quarto comma si prevede che il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio, nonché che con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema. La disposizione, che costituisce l’estensione di quella contenuta al comma 4, secondo periodo, dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché adattamento al criterio di delega di quella contenuta al comma 8 del medesimo articolo, costituisce attuazione del criterio di delega di cui all’ultima parte del comma 17, lettera a), della legge n. 206 del 2021 (“spett[a] al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema”).