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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 11 lettera d)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera d)

Viene altresì novellato l’articolo 179-quater disp. att. c.p.c. prevedendo che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio e dal singolo giudice, in modo tale da garantire un’ampia rotazione dei professionisti iscritti all’elenco, evitando la concentrazione degli incarichi in capo a pochi professionisti.