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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 11 lettera b)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera b)

Gli interventi hanno riguardato anche il subprocedimento di vendita; le plurime modifiche apportate riaffermano e consolidano il ruolo centrale svolto dal professionista delegato in tale segmento della espropriazione forzata.

Concerne anche (ma non solo) il professionista delegato la previsione della lettera g) del comma 12, ovvero l’introduzione di schemi standardizzati per la redazione degli avvisi di vendita (nonché della relazione di stima dell’esperto stimatore), tradotta nell’articolato attuativo nella interpolazione dell’art. 570 c.p.c. e 173-quater disp. att. c.p.c. (nonché per la relazione di stima dell’esperto, dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c.). La funzione della modifica è rivolta tanto al giudice dell’esecuzione, onde facilitare la necessaria interlocuzione con i propri ausiliari, tanto alla platea dei potenziali interessati all’acquisto dell’immobile staggito, dacché l’uniformità dei modelli adoperati senza dubbio agevola la lettura e la comprensione di due atti fondamentali per determinarsi all’offerta.