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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 10 lettera a)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera a)

Ragioni di coerenza sistematica rispetto all’intervento di cui all’art. 591-ter c.p.c. in tema di espropriazione immobiliare, hanno imposto di novellare gli istituti concernenti l’espropriazione mobiliare: il reclamo avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario (art. 534-ter c.p.c.) ed il reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita (art. 168 disp. att. c.p.c.).