La norma di cui al nuovo articolo 152-ter disp. att. c.p.c. (Procedimenti in camera di consiglio) riproduce il contenuto dell’art. 41 disp. att. c.c., che è stato abrogato.
In attuazione del principio contenuto nell’art. 1, comma 22, lett. a) della legge delega, e per evidenti esigenze di carattere sistematico, invero, nella riorganizzazione delle disposizioni relative alle persone, ai minorenni e alle famiglie si è ritenuto opportuno trasferire la norma, deputata a disciplinare il profilo della competenza per i provvedimenti previsti nell’articolo 145 del codice civile e le modalità di svolgimento del relativo procedimento, tra le disposizioni di attuazione del codice di rito dedicate al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie. Sempre per esigenze di coordinamento sistematico al richiamo all’art. 145 c.c. si è affiancato l’ulteriore richiamo al procedimento di cui all’art. 316 c.c., che merita di essere analogamente disciplinato.
Per ragioni di coerenza sistematica si è ritenuto opportuno trasporre all’articolo 152-quater disp. att. c.p.c. (Ascolto del minore) il contenuto dell’abrogato art. 38-bis disp. att. c.c.
In relazione al principio contenuto nella delega che prevede che l’ascolto del minore debba essere audioregistrato, la norma di cui all’articolo 152-quinquies disp. att. c.p.c. (Registrazione audiovisiva dell’ascolto) affida a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia la predisposizione delle regole tecniche necessarie per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico.
La norma di cui all’articolo 152-sexies disp. att. c.p.c. (Indagini del consulente) contiene alcune disposizioni specifiche relative alla consulenza nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, precisando che fermo quanto previsto dall’art. 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-bis.25 c.p.c. e 473-bis.44 c.p.c. del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.
Il consulente può chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessità delle indagini.
Unitamente alla relazione di cui all’articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.
La norma di cui all’articolo 152-septies disp. att. c.p.c. (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) contiene alcune disposizioni specifiche relative al procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che recepiscono i contenuti dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 10, comma 1, l. divorzio, ora abrogati, sulla disciplina della comunicazione all’ufficiale dello stato civile della notizia della presentazione della domanda e della trasmissione della sentenza.
In relazione alla previsione contenuta nell’articolo 473-bis.54 c.p.c. la norma di cui all’articolo 152-octies disp. att. c.p.c. (Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando) demanda a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia l’individuazione e la regolamentazione delle modalità per l’eventuale collegamento da remoto dell’interdicendo, inabilitando o beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno ai fini del suo esame.