Lettera g)
Si è ritenuto opportuno conservare la previsione di cui al vigente articolo 144-quater disp. att. c.p.c. – sia pur spostandola, per ragioni di coerenza sistematica, in un nuovo articolo 144-bis.1 disp. att. c.p.c. in quanto la disposizione era stata inserita nel capo dedicato alle disposizioni relative alle controversie di lavoro – dal momento che nonostante l’obbligo di deposito telematico degli atti di parte e l’inserimento nel fascicolo informatico di copia dei provvedimenti depositati in forma cartacea, non è possibile escludere che le nuove disposizioni trovino applicazione anche in relazione a ricorsi per cassazione proposti nell’ambito di procedimenti in cui parte degli atti processuali erano ancora in formato analogico e in cui quindi si rende necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio anche in tale formato.