Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 6 lettera e)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Lettera e)
Si è ritenuto opportuno prevedere, con l’introduzione dell’articolo 140-bis disp. att. c.p.c., che la camera di consiglio si svolge in presenza, consentendo però al presidente del collegio – in considerazione delle specificità che caratterizzano la Corte di cassazione – di disporne lo svolgimento mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo (si pensi, ad esempio, a casi di riconvocazione della camera di consiglio quando il collegio è composto da consiglieri che potrebbero essere impossibilitati a recarsi a Roma).