Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 6 lettera c)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Lettera c)
L’adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte ha comportato l’eliminazione di ogni riferimento al deposito «in cancelleria», quale precisazione modale coerente con il deposito analogico degli atti e documenti di parte, ma non rispetto al deposito telematico, per cui l’atto o documento digitale (nativo o meno) va inserito, per l’appunto, nel fascicolo informatico e si rende visibile alla controparte processuale costituita in giudizio o a chi intenda costituirsi o intervenire nel giudizio stesso (art. 27 d.m. n. 44/2011). Tale soppressione ha interessato, tra l’altro, l’articolo 139 disp. att. (istanza di rimessione alle sezioni unite).