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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 6 lettera b)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera b)

In stretta correlazione alle modifiche apportate agli articoli 47, 48 e 369 del codice di procedura civile, d semplificazione della trasmissione dei fascicoli alla Corte di cassazione quando è proposto regolamento di competenza, si è qui provveduto ad introdurre l’articolo 137 bis disp. att. c.p.c., onerando la cancelleria della corte di cassazione di acquisire, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso – id est venti giorni dal deposito del controricorso –, direttamente il fascicolo d’ufficio tenuto dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o che ha sollevato il regolamento di competenza d’ufficio. Analogo onere di acquisizione del fascicolo d’ufficio a cura della cancelleria della Corte di cassazione lo si è previsto anche in riferimento al regolamento di giurisdizione (art. 41), nei casi di impugnativa delle decisioni dei giudici speciali o di conflitti di giurisdizione (art. 362) e nel caso di rinvio pregiudiziale (art. 363-bis).

Con l’art. 137 ter disp. att. c.p.c. di nuova introduzione è stata codificata la previsione della pubblicità, sul sito istituzionale della Corte, di una serie di atti del giudice di merito e del pubblico ministero. Ferma restando, infatti, la previsione della pubblicazione di tutti i provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti) della Cassazione sul suo sito web istituzionale, come già previsto dal comma 2 dell’art. 51 del d.lgs. n. 196 del 2003, si è stabilito che – con il supporto tecnico del Centro elettronico di documentazione della S.C. – i provvedimenti dei giudici di merito che dispongono il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, nonché tutti i decreti del primo presidente che dichiarano inammissibile il rinvio oppure rimettono gli atti alle sezioni unite o a quella semplice, siano pubblicati nel sito istituzionale della Corte (https://www.cortedicassazione.it), per assicurare la massima conoscenza a tutti gli operatori del diritto delle questioni pendenti. Inoltre, con una innovazione che richiama la disciplina prevista in sede di corti sovranazionali (si pensi alla pubblicità delle conclusioni scritte dell’avvocato generale innanzi alla Corte di Giustizia UE), si è previsto che siano parimenti pubblicati sul sito web della Corte, non solo i ricorsi nell’interesse della legge proposti ex art. 363 dal Procuratore Generale, ma anche tutte le sue conclusioni per i singoli ricorsi, naturalmente nei casi in cui siano state formulate per iscritto, attraverso le memorie ex art. 378 e quelle previste dall’art. 380-bis.1.