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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 4 lettera b)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera b)

La modifica dell’articolo 87 disp. att. c.p.c., rubricato “Produzione dei documenti”, è stata resa necessaria a seguito dell’introduzione dell’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti delle parti costituite a mezzo difensore, di cui si è fatta menzione nella norma attraverso il rinvio all’articolo 196-quater, che sostituisce il precedente riferimento al deposito “in cancelleria”. Il deposito con modalità telematiche rende impossibile la produzione dei documenti nel corso dell’udienza, cosicché è stato previsto di eliminare tale possibilità, sostituendola con la previsione secondo cui se nel corso dell’udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi.