Lettera a)
La modifica dell’articolo 36 disp. att. c.p.c. è finalizzata ad adeguare la disposizione anche alla formazione del fascicolo telematico, attraverso l’accorpamento del terzo e quarto comma e l’eliminazione del riferimento agli elementi cartacei del fascicolo (copertina e facciata interna) e del numero progressivo da attribuirsi agli atti, non applicabile al fascicolo telematico. Viene inoltre aggiunto, in fine, un nuovo quarto comma, contenente una disposizione analoga a quella dettata dal comma 3 dell’articolo 9 del D.M. 21 febbraio 2011, 44 (recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto- legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”). E’ infatti apparso opportuno ribadire anche in una norma di rango primario la disposizione secondo la quale la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo, previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.