Lettera g)
Si è data attuazione al criterio di cui alla lettera c) del comma 16 mediante l’istituzione di un elenco nazionale degli iscritti agli albi dei consulenti tecnici. Trattasi di un elenco con funzioni meramente ricognitive, che dovrebbe quindi riportare, seguendo la struttura degli albi presso ciascun tribunale, l’indicazione completa dei consulenti tecnici presenti sul territorio nazionale, suddivisi in categorie ed eventuali specializzazioni.
Sul punto, si è preferito non fare riferimento, a differenza della legge di delega, ad un albo nazionale, ritenendo che un elenco potesse rispondere in maniera più semplice, ma altrettanto efficace, all’esigenza di rendere pubblicamente e immediatamente consultabili, da giudici e avvocati, i nominativi e le competenze dei consulenti tecnici a livello nazionale.
Si è quindi introdotto un nuovo articolo 24 bis disp. att. c.p.c., a chiusura delle disposizioni in materia di consulenti tecnici nei procedimenti ordinari, con cui è stato previsto, al primo comma, che il predetto elenco sia istituito presso il Ministero della giustizia; che sia suddiviso per categorie e che contenga l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria; che nello stesso confluiscano le annotazioni dei provvedimenti di nomina, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma.
Al secondo comma, si è previsto che tale elenco sia tenuto con modalità informatiche e che sia accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.