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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 2 lettera f)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera f)

La lettera g) del comma 16 dell’articolo unico prevede l’istituzione, presso le corti d’appello, di una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine. Si è ritenuto di non dare attuazione a tale criterio di delega, considerati i poteri di vigilanza già affidati al presidente del tribunale e al presidente della corte di appello dall’articolo 23 disp. att. c.p.c.

Coerentemente con la finalità di garantire la regolarità delle nomine, si è invece preferito prevedere all’articolo 23, secondo comma, che il potere di vigilanza dei capi degli uffici venga attuato attraverso l’annotazione, degli incarichi affidati e dei compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo, nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che gli incarichi e i compensi siano pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.