Lettera f)
La lettera g) del comma 16 dell’articolo unico prevede l’istituzione, presso le corti d’appello, di una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine. Si è ritenuto di non dare attuazione a tale criterio di delega, considerati i poteri di vigilanza già affidati al presidente del tribunale e al presidente della corte di appello dall’articolo 23 disp. att. c.p.c.
Coerentemente con la finalità di garantire la regolarità delle nomine, si è invece preferito prevedere all’articolo 23, secondo comma, che il potere di vigilanza dei capi degli uffici venga attuato attraverso l’annotazione, degli incarichi affidati e dei compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo, nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che gli incarichi e i compensi siano pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.