Lettera d)
L’articolo 18 disp. att. c.p.c. è stato modificato in considerazione dell’esigenza di coordinare la revisione dell’albo con i nuovi requisiti di permanenza, onde rendere questi ultimi più effettivi e, al contempo, garantire ai soggetti cancellati dall’albo un rimedio contro il provvedimento di cancellazione.
Al primo comma si è, quindi, previsto che la revisione dell’albo sia effettuata dal comitato competente non più ogni quattro anni, ma ogni due anni.
Si è ritenuto, poi, di introdurre, in un nuovo secondo comma, la possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo, da presentare al comitato previsto dall’articolo 5 disp. att. c.p.c. entro quindici giorni dalla notificazione dello stesso. Tale rimedio ricalca quello previsto dall’articolo 15, quinto comma, per opporsi ai provvedimenti sulle domande di iscrizione.