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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 2 lettera b)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera b)

Le lettere a), b) e f) del comma 16 dell’articolo unico hanno ad oggetto, rispettivamente, la revisione del percorso di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, la distinzione dei percorsi professionali e formativi dei consulenti tecnici e la sospensione volontaria dall’albo per ragioni di salute, gravidanza o altre situazioni contingenti. Tali lettere sono state attuate attraverso la modifica dell’articolo 15 disp. att. c.p.c.

Più in particolare, al primo comma è stato previsto che l’iscrizione all’albo sia subordinata anche al rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma.

Inoltre, al sesto e al settimo comma, di nuova introduzione, si è ritenuto di demandare al predetto decreto ministeriale la disciplina relativa:

(i) ai requisiti per l’iscrizione;

(ii) gli obblighi di formazione continua e ad eventuali altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché alle modalità per la verifica del loro assolvimento;

(iii) ai casi di sospensione volontaria dall’albo, a tutela anche della salute, della gravidanza e di altre situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell’anno lavorativo.

Si precisa che i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, di cui alle lettere (i) e (ii), dovranno essere differenziati per ciascuna categoria dell’albo.

Inoltre, per ragioni di coordinamento, è stata modificata la rubrica dell’articolo in esame, in considerazione dei nuovi requisiti da rispettare per la permanenza nell’albo.

Non si è ritenuto di dare specifica attuazione:

- alla parte del criterio di cui alla lettera a) del comma 16, che richiede di favorire “l’accesso alla professione anche ai più giovani”, per consentire alla normativa secondaria di prevedere criteri più analitici e organici al riguardo;

- alla parte del criterio di cui alla lettera d) del comma 16, che prevede la soppressione degli “obblighi di cancellazione da un distretto all’altro”, considerato che si è preferito garantire una maggiore mobilità dei consulenti tecnici operando sul piano processuale anziché sull’organizzazione degli albi, ciascuno dei quali resta, pertanto, incardinato presso il relativo tribunale.