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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 2 lettera a)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera a)

I criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 16, lettere a), b) e c), prevedono che la normativa in materia di consulenti tecnici debba essere modificata per “rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali” (lett. a), “distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell’unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento” (lett. b), nonché per creare “un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso” (lett. c).

Nell’attuare tali criteri di delega, si è ritenuto di introdurre in un nuovo quarto comma all’articolo 13 disp. att. c.p.c. che demanda ad un decreto ministeriale adottato dal Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché del Ministro dello sviluppo economico, l’indicazione delle ulteriori categorie dell’albo (in aggiunta a quelle già elencate nel secondo comma dell’articolo 13) e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Sul punto, si è ritenuto in via preliminare di non delegificare le categorie elencate nel terzo comma dell’articolo 13 che, insieme al successivo articolo 15, è stato oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 206 del 2021 (che ha previsto l’inserimento di una settima categoria relativa alla neuropsichiatria infantile, psicologia dell’età evolutiva e psicologia giuridica o forense).

A garanzia, quindi, della stabilità delle disposizioni recentemente entrate in vigore, si è preferito demandare ad una norma di rango secondario la possibilità di ampliare le categorie di ciascun albo dei consulenti tecnici e di distinguere, all’interno di ciascuna categoria, le relative specializzazioni. Si tratta di un intervento che, introducendo una maggiore specializzazione tra i consulenti tecnici, potrà anche favorire forme di associazionismo a livello nazionale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega.

Il suddetto decreto ministeriale dovrà tenere conto dell’attività già svolta, nella stessa materia, dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati dal Ministero della giustizia.