Lettera a)
Nelle disp. att. c.p.c. viene introdotto un nuovo Titolo II, Capo I-bis, intitolato “Dei mediatori familiari”.
L’articolo 12-bis disp. att. c.p.c. disciplina l’elenco dei mediatori familiari, prevedendo che presso ogni tribunale sia istituito tale elenco.
Ai sensi dell’articolo 12-ter disp. att. c.p.c. l’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. Si dà inoltre atto che l’elenco è permanente e che ogni quadriennio il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Infine, si fa presente che anche all’elenco dei mediatori familiari si applicano gli articoli 19, 20 e 21, relativi alla vigilanza e azione disciplinare, alle sanzioni e al procedimento disciplinare nei confronti dei consulenti tecnici, in quanto compatibili.
Ai sensi dell’articolo 12-quater disp. att. c.p.c. possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari, inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall’articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo 5.
L’articolo 12-quinquies disp. att. c.p.c. disciplina le domande di iscrizione, prevedendo che coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:
1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, 4;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.
Il presidente procede ai sensi dell’articolo 17, assumendo le opportune informazioni presso le competenti autorità.
L’articolo 12-sexies disp. att. c.p.c. prevede infine che per l'attività professionale del mediatore familiare, la disciplina della formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili, siano demandate a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La finalità della disposizione è dunque quella di valorizzare l’esperienza dei mediatori familiari e delle loro associazioni riconosciute attualmente dalla legge, demandando al regolamento interministeriale più puntuali e specifiche determinazioni circa l’attività, la formazione e le correlate competenze necessarie, le regole deontologiche nonché la determinazione tramite tariffe degli onorari applicabili, in modo da assicurare buone pratiche e professionalità.