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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 56
Modifiche al codice di procedura civile

La legge di delega, nel principio contenuto nell’articolo 1, comma 15, lett. b, della l. 26 novembre 2021, n. 206, intende risolvere un contrasto interpretativo insorto sotto la previgente disciplina, circa l’immediata esecutorietà o no, in pendenza del giudizio di opposizione, del decreto con cui il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia dei lodi stranieri. La scelta del legislatore è nel senso di disporre l’immediata esecutorietà.

In sede di norme delegate, si è quindi inserita l’espressa previsione dell’esecutorietà immediata nell’articolo 839, quarto comma, c.p.c.

L’attuazione della delega suppone però che si modifichi di conseguenza anche l’articolo 840 c.p.c. Infatti, nel contesto del procedimento di opposizione al riconoscimento e all’esecuzione del lodo straniero occorre menzionare non la possibilità di concedere la provvisoria esecutorietà, ma quella di eventualmente ottenere la sospensione dell’esecutività ora prevista ex lege. Di qui la modifica dell’articolo 840, secondo comma, assegnando il compito di disporre la sospensione dell’esecutività o dell’esecuzione del lodo, ove già intrapresa, al consigliere istruttore, che vi darà luogo in caso di gravi motivi. Va detto che si è consapevolmente scelto un meccanismo diverso da quello degli articoli 283 e 351 c.p.c. per ragioni di semplificazione e perché qui non ci si colloca in secondo, ma in unico grado di merito.

Sempre in attuazione del principio contenuto nell’art. 1, comma 15, lett. b, della l. 26 novembre 2021, n. 206, si è ritenuto di modificare altresì l’articolo 840, quarto comma. La fattispecie è quella della sospensione non dell’esecuzione, ma del procedimento di opposizione, a motivo dell’impugnazione del lodo dinanzi ad un’autorità giurisdizionale estera. La richiesta di una cauzione a carico della controparte non spetta più alla sola parte che richiede l’esecuzione, ma anche all’altra parte, a seconda che l’esecutività del decreto di riconoscimento del lodo sia stata confermata o meno. Si è quindi preferita la più ampia dizione di parte interessata.